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La Cassazione si pronuncia sulla responsabilità professionale del consulente del lavoro per omessa comunicazione di irregolarità contributive

15 Novembre 2025|

I fatti di causa e il giudizio di merito

La vicenda trae origine da un contenzioso instaurato da una società nei confronti del proprio consulente del lavoro, incaricato nel 2015 di curare le pratiche di assunzione di due dipendenti con fruizione degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente.
L’azienda lamentava che l’Istituto previdenziale, accertata la presenza di irregolarità contributive pregresse non sanate entro i termini, aveva disposto il recupero delle agevolazioni, per un importo superiore ai 12.000 euro. Tali irregolarità — secondo quanto emerso nel corso del giudizio — erano state segnalate all’intermediario tramite il cassetto previdenziale, ma non direttamente comunicate alla società datrice, rimasta ignara della necessità di regolarizzare la propria posizione per non incorrere nella perdita dei benefici.

Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo la responsabilità imputabile esclusivamente alla Società, la quale, essendo stata essa stessa destinataria delle comunicazioni INPS, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per tempo.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2096/2023, ribaltava tale conclusione, ritenendo invece sussistente la colpa professionale del consulente, il quale non aveva adempiuto al dovere di preventiva informazione, nei confronti del cliente, in ordine alla necessità di essere in regola con l’Istituto previdenziale per poter usufruire dei predetti benefici contributivi. L’assenza di prove documentali, quali comunicazioni scritte o verbali, ha indotto la Corte a ritenere che la Società non fosse stata messa nelle condizioni di procedere rapidamente, come richiesto dall’Istituto, alla regolarizzazione delle pendenze contributive notificate.

Pertanto, la medesima Corte liquidava il danno in euro 9.000, tenuto conto della compensazione con il credito professionale residuo dell’appellato, nonché disponeva la ripartizione paritaria delle spese processuali tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Il giudizio di Cassazione

Il consulente proponeva ricorso articolando nove motivi, tutti ritenuti infondati o inammissibili dalla Suprema Corte.

I primi due motivi di ricorso si fondavano su presunti vizi di motivazione e sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al ruolo di una società terza che, secondo il ricorrente, avrebbe svolto un’attività di mediazione nei rapporti con l’azienda cliente. Tale attività, tuttavia, non trova riscontro in accordi formali tra le parti, né risulta che il consulente fosse espressamente autorizzato dalla Società a interfacciarsi esclusivamente con la predetta società terza, né che quest’ultima fosse munita di poteri di rappresentanza della Società nei confronti del consulente.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con l’ordinanza 10 ottobre 2025,n. 27158, qui segnalata, ha ritenuto tali censure inammissibili, osservando che la Corte territoriale aveva già considerato l’esistenza di rapporti intermediati, ma li aveva correttamente ritenuti irrilevanti ai fini dell’esclusione di responsabilità: il consulente del lavoro, in quanto tenutario del cassetto previdenziale e fiduciario tecnico dell’impresa, non poteva limitarsi a inoltrare comunicazioni a terzi, ma doveva assicurarsi che la società assistita avesse piena conoscenza degli avvisi di regolarizzazione e delle relative scadenze.

Pertanto, la presunta terzietà del consulente del lavoro, da lui stesso sostenuta, nei rapporti tra la Società controricorrente e l’altro studio non ha trovato riscontro nel parere della Cassazione, nonostante taluni scambi di e-mail tra le parti sul tema oggetto di analisi.

Gli ulteriori motivi — incentrati su vizi di interpretazione delle prove, nesso causale, applicazione dell’art. 1227 c.c. e normativa previdenziale (L. 296/2006, art. 1, co. 1175; D.M. 30 gennaio 2015) — non hanno condotto a differenti conclusioni.
La Cassazione ha infatti condiviso la ricostruzione della Corte d’Appello, ribadendo che la richiesta di rateazione dei contributi presentata dalla società nel dicembre 2015 era tardiva rispetto ai termini concessi dall’INPS (maggio–luglio 2015) e non poteva quindi sanare la già maturata decadenza dai benefici.

Neppure la successiva mancata corresponsione delle rate da parte del datore di lavoro, che il consulente attribuiva alle “presunte” difficoltà economiche dell’azienda, poteva sollevare il professionista dalla responsabilità originaria, poiché questi si era limitato a trasmettere gli avvisi ad un soggetto diverso dal cliente, senza verificare che quest’ultimo ne fosse effettivamente informato.

Il Collegio ha inoltre rilevato che l’obbligo di diligenza del professionista non si esaurisce nella mera trasmissione formale degli atti o nell’esecuzione meccanica delle istruzioni, ma implica un dovere positivo di informazione, sollecitazione e controllo, proporzionato alla complessità dell’incarico e alla specifica fiducia che il cliente ripone nel consulente.
Non può quindi invocarsi l’esistenza di un intermediario contabile come causa esimente, né è sufficiente affermare di aver “avvisato telefonicamente” la società, circostanza peraltro rimasta priva di riscontri probatori (il che, come meglio si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente contributo, e sempre ammesso che l’affermazione del professionista di aver effettuato telefonicamente la segnalazione de qua, ribadisce l’importanza della tracciabilità delle comunicazioni, essenziale a livello probatorio in sede processuale).

La Suprema Corte ha così confermato la condanna al risarcimento, valorizzando la linea di demarcazione tra l’errore tecnico scusabile e la negligenza ordinaria.

Nel caso di specie, non si trattava di una prestazione di particolare complessità ai sensi dell’art. 2236 c.c., bensì di un’attività rientrante nell’ordinario perimetro della consulenza del lavoro, nella quale il professionista era tenuto a conoscere e applicare la disciplina sulla regolarità contributiva e le conseguenze derivanti dal mancato possesso del DURC. In particolare, con riferimento alle assunzioni agevolate, tema di crescente rilevanza negli ultimi anni, il corretto accesso agli incentivi presuppone non solo il rispetto dei principi generali di fruizione stabiliti dall’art. 31 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ma anche l’osservanza delle specifiche condizioni previste dalle singole agevolazioni, richiedendo un approccio attento e rigoroso da parte del professionista. È pur vero però che, la semplicità della verifica richiesta — traducibile, in fatto, in un accesso telematico al cassetto previdenziale e una comunicazione tempestiva alla società — ha reso inescusabile l’omissione e ha giustificato l’addebito di responsabilità.

Considerazioni sistematiche

La decisione affronta un tema di rilevante portata, in un settore dove la responsabilità professionale tende a intrecciarsi con la sempre più articolata disciplina previdenziale e con i margini, talora incerti, di imputazione del danno al consulente.
L’art. 2236 c.c., come noto, circoscrive la responsabilità del professionista alle ipotesi di dolo o colpa grave solo quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Tale previsione, nella ratio legis, mira a evitare che il rischio eccessivo di sanzione inibisca l’assunzione di incarichi complessi, ma non può essere invocata per giustificare disattenzioni di base o omissioni informative, specie in un ambito, come quello della consulenza del lavoro, nel quale il rispetto delle scadenze e la conoscenza della prassi INPS costituiscono parte integrante della prestazione dovuta.

In questa prospettiva, la Corte ribadisce implicitamente che la diligenza professionale non è un parametro astratto, ma una misura concreta di perizia specialistica, destinata a evolvere con il progresso degli strumenti informativi e delle interfacce telematiche.

Del resto, l’osservanza del dovere di diligenza è fondamentale per garantire la qualità della prestazione professionale, pilastro essenziale del codice deontologico.

Appare doveroso ricordare che, per il professionista, l’accettazione di un incarico comporta l’onere e la responsabilità di fungere non soltanto da garante della legalità, ma anche da consigliere accorto nei confronti del cliente, fornendo indicazioni tempestive, chiare e complete al fine di evitare errori e/o omissioni inconsapevoli da parte dello stesso, rimarcando altresì il “ventaglio” di rischi connessi alle operazioni da realizzare.

Ne consegue che, il consulente che ometta di trasmettere un avviso o di verificare la ricezione da parte del cliente non viola soltanto il predetto dovere di informazione, ma compromette, altresì, il rapporto con il cliente, improntato sul rispetto reciproco e sulla fiducia tra le parti.

L’insegnamento che si ricava  è chiaro: nel rapporto tra consulente e azienda, la tracciabilità delle comunicazioni è presidio di tutela reciproca. L’onere di una prova scritta — oggi facilmente assolvibile con posta elettronica certificata o messaggistica documentata — costituisce la sola difesa reale contro future contestazioni, e rappresenta, al tempo stesso, una condotta conforme al canone della buona fede e della correttezza professionale.

La pronuncia contribuisce così a delineare un equilibrio maturo tra l’esigenza di non criminalizzare l’errore tecnico e quella di garantire l’affidamento dell’impresa nel corretto adempimento degli obblighi previdenziali: un equilibrio che passa, inevitabilmente, attraverso la consapevolezza che l’esercizio della professione, pur non potendo mai essere “a rischio zero”, richiede oggi una diligenza documentale e comunicativa più alta, proporzionata alla delicatezza del ruolo.

Luigi Antonio Beccaria, avvocato in Milano e docente aggiunto di diritto privato nell’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

Visualizza il documento: Cass. civ., sez. IIIª, ordinanza 10 ottobre 2025, n. 27158

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