Salute e sicurezza sul lavoro: rider e stress da discomfort termico in ambienti outdoor*
1 Novembre 2025|1. Considerazioni introduttive
Con l’ordinanza del 18 agosto 2025, il Tribunale di Milano (Giudice Antonio Lombardo), confermando il precedente decreto del 9 luglio 2025 emesso inaudita altera parte, è intervenuto in materia di stress da discomfort termico dei rider, pronunciandosi sulla legittimità del c.d. “bonus caldo”, introdotto da una nota azienda di delivery in favore dei rider esposti al rischio climatico.
Al fine di tutelare la salute dei ciclofattorini impiegati in attività soggette a molteplici rischi, derivanti sia dalle peculiari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, sia da fattori climatici quali umidità, ondate di calore ed eventi metereologici estremi che concorrono all’aumento degli infortuni sul lavoro e all’insorgenza di gravi alterazioni psico-fisiche (tra cui collasso, disidratazione e sincopi), nonché al rischio di neoplasie cutanee per esposizione a raggi UV, la società aveva previsto l’erogazione di un incentivo economico.
Tale bonus, modulato in funzione dell’innalzamento delle temperature, era destinato a premiare i rider più disponibili a svolgere l’attività lavorativa nelle fasce orarie più calde della giornata.
Più precisamente, tale incentivo prevedeva un incremento di 0,30 euro per ciascuna consegna effettuata oltre i 25°C nelle ore del giorno più rischiose.
Con l’ordinanza del 18 agosto 2025 il Tribunale di Milano, su ricorso del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per il comparto commercio di Palermo e Trapani (nel caso di specie la competenza territoriale è radicata a Milano dove l’azienda convenuta ha sede) ha tuttavia dichiarato l’illegittimità di tale premialità, ritenendola incompatibile con la normativa posta a tutela della salute e della sicurezza del personale. Il bonus, infatti, incoraggiava lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle fasce orarie più torride, esponendo così i rider a un concreto rischio di shock termico.
2. I fatti di causa
La vicenda in esame trae origine da un ricorso, ex art. 50 Dlgs 81/2008, presentato dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) delle province di Palermo e Trapani, con il quale si chiedeva l’adozione di provvedimenti che potessero consentirgli di esercitare la sua funzione di tutela, in materia di salute e sicurezza, nei confronti dei ciclofattorini operanti nei suddetti territori.
Nelle more del giudizio, il RLST – considerato che la Penisola era stata interessata da ondate di calore anomale e valutato, quindi, il pericolo per la salute dei rider- presentava un ulteriore ricorso, ex art. 669-quater cpc, riproponendo le medesime istanze al fine di salvaguardare la salute psicofisica dei ciclofattorini e delle ciclofattorine esposti/e al rischio climatico.
Riconosciuti, nel caso di specie, sia il ‘fumus boni iuris’ che il ‘periculum in mora’, il 18 agosto 2025 il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso proposto dal RLST, ha adottato l’ordinanza in commento che rappresenta una svolta significativa nella tutela dei rider rispetto al rischio climatico.
3. L’ordinanza del Tribunale di Milano
Questi i punti salienti dell’ordinanza:
- legittimazione del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST)
Il giudice di prime cure meneghino ha riconosciuto, in via preliminare, la legittimazione ad agire, in riferimento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) per le province di Palermo e Trapani, anche per i ciclofattorini e le ciclofattorine, pur trattandosi di lavoratori e lavoratrici autonomi/e, attesa la natura “etero-organizzata” della prestazione lavorativa.
Come infatti chiarito dal Giudice del lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è “pienamente legittimato, sotto il profilo processuale e della rappresentanza sostanziale, a richiedere l’attivazione delle tutele di cui all’art. 50 dlgs n. 81/2008 a garanzia del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute e sicurezza dei rider”.
Come, altresì, precisato dal Giudice del Lavoro nell’ordinanza in commento, “è fatto notorio e incontestato che la categoria dei rider sia particolarmente esposta, nel periodo estivo, a ondate di calore ed eventi climatici estremi, non ritenendo le committenti di sospendere l’attività di consegna in concomitanza con tali contingenze climatiche e ambientali. Risulta, inoltre, che le elevate temperature e, correlativamente, gli eventi connessi all’innalzamento delle stesse, siano soggetti a progressiva ingravescenza negli anni, determinando la perduranza di temperature tipicamente estive anche nel mese di settembre.
È intuitivo come tale fenomeno sia destinato a impattare soprattutto sulle categorie di lavoratori che rendono la prestazione in luoghi aperti – non di rado in grandi città, dove le particolari condizioni urbanistiche determinano un aumento delle temperature e della percezione del calore – e in orari diurni, producendosi in intensi sforzi fisici, come nel caso del ciclofattorini. L’effetto combinato dell’umidità, del calore e dello sforzo fisico in aree non ombreggiate e asfaltate espone, dunque, i rider a una condizione di particolare stress e affaticamento, che opera in termini immediatamente pregiudizievoli sulla sicurezza e salute degli stessi sotto un duplice profilo.
Da un lato, difatti, lo stress da discomfort termico è, secondo la letteratura di settore, causa di “disattenzioni nei lavoratori durante lo svolgimento di mansioni a rischio, rendendo più probabile l’accadimento di infortuni”. Dall’altro, le elevate temperature, ove non gestite con adeguate contromisure, costituiscono causa diretta di rischi per la salute, potendo esitare in eventi di rilievo clinico quali collasso, disidratazione e sincopi”.
- Misure attuative dell’ordine giudiziale
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale di Milano, con il provvedimento in commento ha disposto:
a) l’immediata riconvocazione del RLST per il comparto terziario delle Province di Palermo e di Trapani
Al fine di tutelare l’integrità psicofisica dei rider, il giudice di prime cure, confermando il provvedimento dell’08 luglio 2025, ha disposto che tale riconvocazione dovrà avvenire alla presenza di esperti della sicurezza, designati dalle parti, in relazione ai rischi per la salute e sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore.
b) l’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi in una prospettiva “inclusiva”
Con l’ordinanza del 18 agosto 2025, il Tribunale di Milano ha inoltre imposto all’azienda di food delivery l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) introducendo, in una sezione specifica, il rischio climatico per i rider. La decisione si distingue per un approccio “inclusivo” alla sicurezza sul lavoro, imponendo una valutazione dei rischi che tenga conto di variabili personali e contrattuali come età, genere, stato di gravidanza, provenienza geografica e tipologia contrattuale. Questa impostazione risponde a una visione evolutiva del concetto di rischio, che non può più essere considerato neutro. Le condizioni ambientali estreme, come le ondate di calore, non colpiscono il personale allo stesso modo: le giovani leve, ad esempio, possono essere meno consapevoli dei rischi, mentre il personale senior è fisiologicamente più vulnerabile alle temperature elevate, con maggiore rischio di disidratazione, colpi di calore e affaticamento.
Le donne, in particolare, possono manifestare una diversa risposta fisiologica al caldo e, in alcuni contesti organizzativi, essere soggette a discriminazioni, molestie e micro-aggressioni che si sommano allo stress termico, rendendo il lavoro ancora più difficile.
Particolarmente vulnerabili sono le lavoratrici in gravidanza, per le quali l’aumento della temperatura corporea può causare complicazioni sia per la gestante che per il feto, tra cui il parto pretermine e il ritardo della crescita fetale.
Anche la provenienza da altri Paesi è un aspetto da non trascurare: le barriere linguistiche o culturali possono incidere sulla comprensione delle misure di sicurezza o delle possibilità di accesso alle tutele giuridiche.
Infine, anche la tipologia contrattuale rappresenta un fattore cruciale: i rider, inquadrati come lavoratori autonomi, possono essere spinti da difficoltà economiche a lavorare in condizioni climatiche estreme e pericolose per la salute, senza le tutele garantite al personale dipendente.
Questa decisione segna un punto di svolta nel riconoscimento delle differenze all’interno del documento di valutazione dei rischi, differenze che troppo spesso vengono ignorate, in palese violazione dell’art. 27 del Dlgs n. 81/2008.
Com’è noto, tale disposizione normativa stabilisce che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, tenendo conto anche dell’età, del genere, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale. L’omessa valutazione di tali fattori non è una mera lacuna metodologica, ma una vera e propria violazione normativa che può compromettere la tutela effettiva del personale dipendente.
Tale decisione indirizza, di fatto, verso una nuova cultura della sicurezza che riconosce il rischio climatico come fattore strutturale e non eccezionale, invitando le imprese a costruire modelli organizzati più equi, sostenibili e attenti alla valorizzazione delle unicità presenti in azienda, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.
c) fornitura ai rider di dispositivi di protezione individuale (i cosiddetti DPI): cappello con visiera, occhiali da sole con filtri UV, creme solari ad alta protezione, borracce termiche e sali minerali;
d) riconoscimento di un contributo economico per l’acqua di 0,30 euro per consegna, in caso di temperature pari o superiori a 25°C
In questo contesto, il riconoscimento del contributo va inteso come valore di una misura di protezione, non potendo comunque sostituire l’obbligo di garantire condizioni di lavoro dignitose. In tal senso, il messaggio del giudice meneghino è chiaro: la sicurezza sul lavoro non è negoziabile e non può, dunque, essere barattata con premi o bonus economici che possono, anche solo potenzialmente, metterla a repentaglio. I rider, pertanto, anche se inquadrati come lavoratori autonomi, hanno diritto a lavorare in condizioni di lavoro eque e dignitose, alla stregua dei lavoratori subordinati ed etero-organizzati.
Annunziata Staffieri, consigliera di fiducia, diversity & disability manager e capo processo presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
*Si segnala che le considerazioni contenute nel presente approfondimento sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Visualizza i documenti: Trib. Milano, decreto 9 luglio 2025; Trib. Milano, ordinanza 18 agosto 2025
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