I dirigenti scolastici non possono partecipare alle selezioni ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
21 Ottobre 2025|Con l’ordinanza n. 24653 del 5 settembre 2025, che si segnala, la Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro ha affermato che “in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo d.lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell’art. 19, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell’art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art.23 cit. della P.A. di riferimento”;
“in tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze “di lavoro” purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura”.
L’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, prevede che in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili , ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione , della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale .
L’art.25, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, prevede che nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati , che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto di esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa.
I commi 2, 3 e 4 dell’art. 25 del d.lgs. n. 165/2001 disciplinano il ruolo e le funzioni del dirigente scolastico: il dirigente scolastico ,inquadrato nell’area della dirigenza statale, ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, nonché della valorizzazione delle risorse umane; nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
La procedura ordinaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici è costituita dal corso-concorso selettivo che si articola in una selezione per titoli, in un periodo di formazione e in un esame finale. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso sono definite con decreto del Miur.
Al concorso per l’accesso al corso-concorso (cui sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20%) può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni.
L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, prevede che gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale possono essere conferiti, ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 19, dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e fornendone esplicita motivazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato a persone:
-di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
– o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;
– o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
La durata dei predetti incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.
Il trattamento economico può essere integrato da un’indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Il successivo comma 6-bis prevede, infine, che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6 del medesimo art. 19, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
La pronuncia in esame, evidenzia che la disciplina normativa risulta chiara nell’individuare nella dirigenza scolastica un ruolo ed una posizione a se stante, come è reso evidente dall’art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, istitutivo di ruoli da regolare su base regionale e dall’autonomo sistema di reclutamento di cui al successivo art. 29; di tale autonomia, precisa sempre l’ordinanza de qua, la Suprema Corte ha già fatto per molti versi attuazione quando ha escluso che potessero avere corso perequazioni economiche tra dirigenti scolastici e dirigenti di altre aree(Cass. n. 15110/2020), come anche tra dirigenti cui le attribuzioni erano state conferite secondo il pregresso sistema degli “incaricati” e dirigenti di nuova nomina (Cass. n.19673/2023) e comunque le norme citate sono del tutto chiare nell’identificare con tratti differenziali i dirigenti scolastici dalla restante dirigenza; al punto che anche la contrattazione collettiva – la quale consente che i dirigenti scolastici siano “utilizzati presso l’Amministrazione centrale e regionale” (art. 23 CCNL 2002 area V; art. 11 CCNL 2006, area V) – va intesa in senso coerente con la disciplina generale dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, la quale per l’attribuzione degli incarichi di cui ai commi da 1 a 5, va riferita ai ruoli di cui all’art. 23, che sono i ruoli generali di ciascuna amministrazione.
La Cassazione precisa, inoltre, che i dirigenti scolastici, se restano estranei alle nomine ai sensi del comma 5, non possono essere esclusi, quanto meno in via di estensione, dalle nomine ai sensi del co. 5-bis, trattandosi pur sempre di “dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art 23”, rispetto alla P.A. di riferimento.
La pronuncia in esame precisa, infine, che l’art. 19, co.6, prevede, come autonomo titolo di legittimazione agli incarichi quello di “una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile (….) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”; l’esperienza maturata in questo caso non è quella maturata in ambito dirigenziale, ma in generale quella svolta presso la P.A. di riferimento, se ritenuta idonea, come è reso evidente dal generico riferimento alle esperienze “di lavoro”.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 5 settembre 2025, n. 24653
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