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La Consulta scioglie l’arcano del licenziamento individuale dei dirigenti nell’emergenza Covid

10 Ottobre 2025|

1. Il perimetro della vicenda

Con la sentenza 31 luglio 2025, n. 141 (rel. San Giorgio), la Corte costituzionale si è pronunciata sull’applicabilità del blocco emergenziale dei licenziamenti ai dirigenti, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale che negli anni aveva visto decisioni di segno opposto.

La questione trae origine dall’art. 46 del DL 18 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), che aveva disposto, per un periodo iniziale di sessanta giorni, il divieto di avviare procedure collettive di riduzione del personale ex artt. 4, 5 e 24 l. 223/1991 e di intimare licenziamenti individuali “per giustificato motivo oggettivo ai sensi dellart. 3 l. 604/1966”, indipendentemente dalle dimensioni occupazionali.

La misura, più volte prorogata dai successivi decreti emergenziali, ha cessato di avere efficacia con la fine della pandemia.

Il punto critico risiedeva proprio nel rinvio all’art. 3, L. 604/1966.

Da un lato, l’art. 10 della stessa legge esclude i dirigenti dal proprio ambito di applicazione, il che portava una parte della giurisprudenza a ritenere che il blocco non li riguardasse. Dall’altro, ci si è domandati se quel rinvio fosse meramente descrittivo della tipologia di licenziamento vietato – il recesso per motivi economici.

Questa ambiguità si innestava su altri nodi: la diversa disciplina dei dirigenti in materia di licenziamenti collettivi (ai quali essi sono pacificamente soggetti), la loro esclusione dagli ammortizzatori sociali e il rischio di squilibri costituzionali in termini di uguaglianza e ragionevolezza.

Ne è scaturito un panorama giurisprudenziale frastagliato e oscillante.

2. Retrospettiva delle decisioni di merito

Alcune pronunce hanno ritenuto che il blocco emergenziale dei licenziamenti dovesse estendersi anche ai dirigenti, altre hanno invece escluso tale possibilità, ancorandosi al dato letterale della legge n. 604/1966.

Il primo orientamento, favorevole all’applicazione del blocco, si è manifestato in diverse decisioni di merito: Tribunale di Roma 26 febbraio 2021 (ord., est. Conte), Tribunale di Roma 16 ottobre 2021 n. 96447 (ord., est. Rossi), Tribunale di Milano 10 novembre 2021 (est. Pazienza), Tribunale di Milano 16 dicembre 2021 n. 2707 (est. Pazienza), fino alla Corte d’Appello di Roma 27 luglio 2022 n. 2712 (Pres. Nettis, Rel. Dedola).

Tali pronunce hanno letto il rinvio all’art. 3 l. 604/1966 non come delimitazione soggettiva, ma come semplice tecnica di individuazione della fattispecie di licenziamento economico vietata.

In questa prospettiva, il blocco sarebbe stato concepito per impedire qualunque licenziamento dovuto a ragioni economiche, prescindendo dalla qualifica del lavoratore.

Gli argomenti a sostegno di tale tesi erano molteplici.

Si sottolineava, in primo luogo, la ratio di ordine pubblico della disciplina, volta a preservare l’occupazione “tutta” in una fase di emergenza economica e sanitaria, senza distinzioni categoriali.

Si evidenziava inoltre come i dirigenti, non potendo contare su una piena tutela giudiziale in caso di recesso (la “giustificatezza” e non la tipica struttura del giustificato motivo oggettivo), risultassero in realtà più esposti al rischio di espulsione.

L’esclusione dagli ammortizzatori sociali non costituiva un ostacolo, poiché avrebbe determinato una disparità di trattamento ancor più grave, privando i dirigenti di entrambe le forme di protezione (blocco e integrazione salariale).

In questa direzione, la Corte d’Appello di Roma ha parlato di rischio di incostituzionalità ex art. 3 Cost. qualora si fosse accolta una lettura restrittiva.

È stata inoltre richiamata la disciplina dei licenziamenti collettivi, cui i dirigenti sono pacificamente assoggettati: un’esclusione nel solo ambito dei licenziamenti individuali economici avrebbe determinato un’irragionevole incoerenza sistematica.

Sul fronte opposto, non meno consistente, si è sviluppato l’orientamento restrittivo, contrario all’applicabilità del blocco.

Vi appartengono Tribunale di Roma 19 aprile 2021 n. 3605 (est. Pagliarini), Tribunale di Rimini 7 giugno 2021 (ord., est. Ardigò) e 23 maggio 2022 n. 70 (est. Ardigò), Tribunale di Milano 17 giugno 2021 (ord., est. Caroleo) e 17 luglio 2021 (ord., est. Moglia), Tribunale di Trieste 23 giugno 2021 (ord., est. Santangelo), Tribunale di Napoli 16 luglio 2022 (ord., est. Santulli), fino alla più recente Tribunale di Roma 25 ottobre 2022 n. 8722 (est. Pagliarini).

Secondo questa impostazione, la lettera della legge non lasciava spazio a dubbi: il riferimento espresso all’art. 3 l. 604/1966 costituiva una scelta precisa del legislatore, che così aveva delimitato l’ambito soggettivo di applicazione, escludendo i dirigenti per effetto dell’art. 10 della stessa legge.

La nozione di giustificato motivo oggettivo, propria della disciplina comune, non era sovrapponibile a quella della “giustificatezza”, che governa il licenziamento dei dirigenti. Inoltre, il legame stretto tra blocco dei licenziamenti e accesso agli ammortizzatori sociali rendeva incoerente estendere la moratoria ai dirigenti, che restavano esclusi dal sostegno della cassa integrazione. L’equilibrio costituzionale tra libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e diritto al lavoro (art. 4 Cost.) sarebbe stato meglio garantito proprio negando l’applicabilità ai dirigenti, evitando di far ricadere sui soli datori di lavoro l’onere della sospensione senza adeguato supporto pubblico.

Alcune pronunce hanno inoltre richiamato il precedente storico del dopoguerra: già nei decreti luogotenenziali del 1945-1946, che introdussero un blocco analogo dei licenziamenti, i dirigenti erano stati espressamente esclusi, a conferma della specialità della loro posizione.

Anche il Messaggio INPS 26 novembre 2020 n. 4464, relativo all’accesso alla NASpI per i dirigenti aderenti ad accordi di risoluzione consensuale, è stato letto in senso restrittivo, come tutela limitata al solo momento successivo alla cessazione del rapporto e non come estensione della protezione durante il blocco.

Ne è risultato un quadro frammentato e incerto. Da un lato, la giurisprudenza estensiva, che privilegiava una lettura costituzionalmente orientata e sistematica; dall’altro, quella restrittiva, che rivendicava la coerenza con il dato letterale e con la logica degli ammortizzatori sociali.

Il contrasto non è stato mai superato sul piano legislativo: il legislatore, nonostante le numerose proroghe della disciplina emergenziale, non ha mai chiarito esplicitamente la sorte dei dirigenti, lasciando che la questione maturasse fino al vaglio della Corte costituzionale.

3. Le ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale

Il contrasto giurisprudenziale sul blocco dei licenziamenti individuali dei dirigenti ha trovato un approdo naturale nelle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.

A più riprese, infatti, i giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto non più sostenibile la divergenza interpretativa, ravvisando profili di possibile irragionevolezza costituzionale.

Il primo intervento significativo è rappresentato dalle due ordinanze gemelle della Corte di cassazione del 29 maggio 2024, n. 15025 e 15030. Entrambe prendevano le mosse da sentenze della Corte d’appello di Roma, che avevano dichiarato la nullità dei licenziamenti individuali intimati a dirigenti durante la vigenza delle norme emergenziali. La Suprema Corte, pur muovendo da motivi di ricorso incentrati sul divieto di analogia per le norme eccezionali (art. 14 disp. preli. c.c.) e sull’univoco rinvio all’art. 3 l. 604/1966, ha ritenuto necessario investire la Consulta, evidenziando come la disciplina risultasse affetta da una lacuna non colmabile in via interpretativa.

La questione è stata posta in termini di asimmetria: ai dirigenti era applicabile il blocco collettivo, ma non quello individuale, con una discrasia difficilmente conciliabile con la ratio solidaristica dell’intervento emergenziale.

A queste due ordinanze si è aggiunta quella della Corte d’appello di Catania del 16 gennaio 2025, che ha sollevato questione di legittimità in relazione all’art. 12, comma 10, DL 137/2020.  I giudici catanesi hanno ravvisato un vulnus di uguaglianza, sottolineando come la norma emergenziale, pur avendo una ratio generale di protezione del lavoro, continuasse a escludere la categoria dei dirigenti senza giustificazione plausibile.

Il filo conduttore di tutte le ordinanze è la difficoltà di leggere in chiave costituzionalmente orientata una disposizione connotata da un rinvio testuale all’art. 3 l. 604/1966.

La Cassazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale più recente, ha osservato che l’interpretazione conforme trova un limite invalicabile nell’univocità della lettera della legge: laddove la disposizione richiama una norma che non si applica ai dirigenti, l’estensione in loro favore non è operazione ermeneutica, ma manipolativa, e dunque spetta alla Consulta e non al giudice ordinario.

L’Avvocatura generale dello Stato, nella memoria del 20 maggio 2024, ha insistito per la non fondatezza delle questioni, sostenendo – tra l’altro – che l’esclusione dei dirigenti rispondeva a una ragionevole differenziazione fondata sulla diversa disciplina degli ammortizzatori sociali e sulla peculiarità del rapporto dirigenziale.

In tal modo la Consulta è stata investita di un quadro ampio e argomentato, in relazione a una disciplina che – nell’emergenza – aveva lasciato in sospeso una categoria come quella dei dirigenti, salvo includerla solo parzialmente, creando un tessuto normativo eclettico e disomogeneo.

4. La sentenza della Consulta

La Consulta ha ritenuto adeguatamente motivata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata estensiva.

Il rinvio testuale al “giustificato motivo oggettivo ai sensi dellart. 3 l. 604/1966” non consente infatti di includere i dirigenti, esclusi dall’ambito applicativo della legge n. 604/1966 per effetto dell’art. 10.

La Corte sottolinea che la giurisprudenza di legittimità aveva già stabilito con chiarezza l’inapplicabilità di quella legge ai dirigenti: ne consegue che la loro esclusione dal blocco pandemico non rappresenta una dimenticanza del legislatore, ma si colloca in un preciso assetto sistematico.

Muovendo da questa premessa interpretativa, la Consulta rileva come il divieto emergenziale di licenziamento individuale richiamasse il tipo legale delineato dall’art. 3 della legge n. 604 del 1966; poiché i dirigenti ne restano estranei, la disciplina emergenziale non copriva i recessi economici individuali a loro carico.

Sarebbe lo stesso “diritto vivente” – come già evidenziato dalle ordinanze di rimessione – a distinguere nettamente la nozione contrattuale di “giustificatezza” del licenziamento dirigenziale dalla fattispecie legale del giustificato motivo oggettivo ex art. 3 l. 604/1966. Preso atto di questo consolidato approdo interpretativo, la Corte si concentra quindi sul vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Il cuore della decisione è il bilanciamento.

La Consulta colloca la scelta legislativa entro la cornice delle misure eccezionali varate durante la pandemia, ripercorrendo i suoi canoni: eccezionalità, temporaneità, proporzionalità.

Pur reiterato, il divieto di licenziamenti è rimasto transitorio e costantemente ritarato in funzione dell’evoluzione della crisi sanitaria, con un bilanciamento che non si è limitato alla micro-dimensione del rapporto individuale, ma si è proiettato su valutazioni sociali ed economiche complessive.

In questo quadro, la Corte valorizza anche l’inserimento del blocco in un pacchetto più ampio di misure solidaristiche, comprendente ammortizzatori sociali e sostegni economici alle imprese, così da bilanciare il sacrificio imposto ai datori di lavoro e dimostrare la razionalità complessiva dell’intervento.

Da qui la chiave: non è irragionevole che il legislatore non abbia “azzerato” tout court il potere di recesso datoriale (art. 41 Cost.), limitandolo per un tempo definito e – quanto agli individuali – solo per le categorie legalmente coperte dalla l. 604/1966, lasciando fuori i dirigenti, lavoratori che la Corte qualifica, nel raffronto relativo, come “più forti” sul piano economico e negoziale.

Sul versante della tutela del lavoro, la misura ha perseguito il massimo presidio possibile: proteggere i singoli più deboli (operai, impiegati, quadri) e, collettivamente, interi gruppi di lavoratori – inclusi i dirigenti – attraverso il blocco dei licenziamenti collettivi. In altri termini: estensione ai dirigenti sul piano collettivo, non anche sul piano individuale, senza scadere nell’arbitrio.

La Consulta considera dunque “collocata entro i binari della non manifesta irragionevolezza” la linea scelta.

Una compressione selettiva, temporanea e proporzionata della libertà d’iniziativa economica, idonea a sorreggere l’interesse comune alla conservazione dell’occupazione e del reddito, senza spingersi al divieto assoluto di recesso. È proprio questa modulazione – e non l’assimilazione indifferenziata tra dirigenti e non dirigenti – a passare il test di ragionevolezza.

Quanto agli snodi invocati dai rimettenti per dimostrare il “difetto di simmetria” (in particolare: se si blocca il collettivo, “a fortiori” andrebbe bloccato l’individuale), la Corte ribalta la prospettiva.

Nell’emergenza il diritto non si muove per automatismi, ma per pesi e contrappesi.

Il “più” del blocco collettivo non contiene necessariamente il “meno” del blocco individuale dirigenziale. Si tratterebbe di piani diversi, con finalità parzialmente distinte e destinatari che l’ordinamento – da tempo – non pone sul medesimo livello normativo quanto alla disciplina del recesso.

Così ricostruita, la differenziazione regge al sindacato di eguaglianza.

Un ulteriore argomento valorizzato dalla Corte riguarda la disciplina euro-unitaria. L’inclusione dei dirigenti nell’ambito dei licenziamenti collettivi non è infatti frutto di una scelta interna, ma discende dal recepimento della direttiva 98/59/CE, che non consente deroghe soggettive. Diversa è la situazione dei licenziamenti individuali economici, regolati esclusivamente dal diritto nazionale, nel cui alveo i dirigenti sono tradizionalmente collocati fuori dall’art. 3 l. 604/1966.

L’esito, di conseguenza, è netto: la dichiarazione di non fondatezza di tutte e tre le questioni, relative – rispettivamente – all’art. 14, comma 2, DL 104/2020; all’art. 46 DL 18/2020; e all’art. 12, comma 10, DL 137/2020, per asserita violazione dell’art. 3 Cost. La Consulta dà atto, in dispositivo, della riunione dei giudizi e chiude così il contrasto.

In sintesi, la Consulta non “cura” il difetto di tecnica legislativa con un’operazione additiva in malam partem, ma prende atto della scelta, la misura sul banco dell’art. 3 Cost. e ne certifica la tenuta, ricordando che nell’emergenza il diritto deve essere proporzionato, temporaneo e ragionato.

5. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 141/2025 chiude il contenzioso ma non assolve il legislatore o, meglio, in questo caso il Governo.

La Consulta ha salvato la coerenza minima del sistema; il Governo ha lasciato in eredità un testo scritto in fretta, pensato peggio e affidato ai giudici come un indovinello a soluzione differita.

È il copione che conosciamo: emergenza, decretazione a strappi, rinvii opachi, categorie dimenticate e, alla fine, l’inevitabile ricorso al giudice delle leggi per rimettere ordine.

Non è in discussione l’esito (difendibile), ma il metodo: la distinzione tra blocco collettivo (anche per i dirigenti) e blocco individuale (escluso) poteva essere dichiarata sin dal primo provvedimento, con chiarezza linguistica e responsabilità politica.

Invece si è preferito l’ambiguità di comodo. Ma forse, più semplicemente, non ci si è posti neppure il problema.

Il diritto si è “arrangiato”, le imprese e i lavoratori hanno pagato il prezzo dell’incertezza, e la giurisprudenza ha dovuto fare da paramedico normativo per anni e infine la Consulta ha fatto il chirurgo.

E un ordinamento che affida la propria tenuta alla fortuna dell’ermeneutica, più che alla qualità delle norme, non è “resiliente” ma semplicemente allo sbando.

La pronuncia mette fine a un enigma normativo che ci ha accompagnati per anni ed è difficile non vederla anche come una soglia simbolica.

Quel periodo cupo che ha intrecciato norme confuse e vite smarrite, forse – anche con questo piccolo rito costituzionale – può davvero essere lasciato alle spalle. Perché, come nelle leggi, anche nella vita non sempre troviamo risposte perfette: ma arriva un momento in cui possiamo chiudere la pagina, respirare e tornare ad abitare il presente.

Filippo Capurro, avvocato in Milano

Visualizza i documenti: App. Catania, ordinanza interlocutoria 16 gennaio 2025; Cass., ordinanza interlocutoria 29 maggio 2024, n. 15030; Cass., ordinanza interlocutoria 29 maggio 2025, n. 15025; C. cost., 31 luglio 2025, n. 141

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