Retribuzione spettante al dipendente pubblico per lavoro straordinario svolto oltre i limiti relativi al contenimento della spesa pubblica*
6 Ottobre 2025|Si segnala qui l’ordinanza n. 19197 del 12 luglio 2025, con la quale la Cassazione si pronuncia su un caso inerente alla doverosità di procedere alla retribuzione del lavoro straordinario prestato da un dipendente a tempo indeterminato di un ente pubblico regionale, inquadrato come operaio specializzato.
In tale caso, il riconoscimento del diritto a prestazioni ulteriori rispetto alla retribuzione di base e le voci espressamente previste è subordinato al ricorrere dei presupposti dell’autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria.
In assenza dei menzionati presupposti, l’attività lavorativa oltre il debito orario comporta comunque il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale o di chi abbia il potere di conformarla che, con qualsiasi modalità espresso, costituisce il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 2108 cod. civ., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione.
La disciplina dettata dall’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che involgono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativa di esse, nel senso che – quando una prestazione come quella di lavoro straordinaria è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa – essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire comunque il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.
In pratica, nel bilanciamento di interessi tra il disposto di cui all’art. 36 Cost. e quello inerente all’equilibrio di bilancio e contenimento della spesa pubblica ha ritenuto prevalente, in linea con la scala dei valori che informano il nostro sistema giuridico, la Cassazione ritiene prevalente il diritto del lavoratore ad ottenere la giusta retribuzione per la prestazione effettuata, con l’ulteriore precisazione che la dimostrazione della stessa può essere avvenire anche tramite testi, come nel caso di specie, a prescindere da quanto previsto dall’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
Maria Rosaria Calamita, dottore di ricerca in scienze giuridiche e responsabile IIIª sezione giurisdizionale, TAR Puglia, sede di Bari
*Il presente contributo costituisce manifestazione del pensiero del suo autore e non vincola in alcun modo l’Ufficio di appartenenza.
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 12 luglio 2025, n. 19197
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