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Il contratto a tempo determinato e la decorrenza del termine per impugnarlo

13 Settembre 2025|

Premessa

L’ordinanza in commento riguarda una vicenda particolarmente complessa che trae origine dall’impugnazione di quattro contratti a termine, due dei quali oggetto anche di proroga, intercorsi tra un lavoratore e una Fondazione lirico-sinfonica.

Per quanto di interesse ai fini del presente commento, rileva in particolare l’interpretazione data dalla Suprema Corte di Cassazione dell’art. 28, comma 1, d.lgs. 15.6.2015 n. 81 che, nella versione applicabile ratione temporis al caso in questione, prevedeva «l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto». Termine poi aumentato a centottanta giorni dall’art. 1, comma 1, lettera c) del d.l. 12.7.2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla l. 9.8.2018 n. 96.

La vicenda giudiziaria

Il lavoratore agiva in giudizio deducendo la nullità dei contratti intercorsi con la Fondazione lirico-sinfonica per carenza di causale e di temporaneità della esigenza posta a fondamento a loro fondamento, invocando la violazione del d.lgs. 6.9.2001 n. 368 e della normativa comunitaria e contestando, altresì, l’applicabilità del d.lgs. n. 81/2015.

Si costituiva in giudizio la Fondazione sostenendo la legittimità dei contratti e rilevando, tra l’altro, che il lavoratore era decaduto dall’impugnazione di alcuni contratti ai sensi del combinato disposto dell’art. 28, d.lgs. 81/2015 e dell’art. 6, l. 15.7.1966 n. 604.

La sentenza di primo grado accoglieva parzialmente l’eccezione di decadenza avanzata dalla Fondazione con riferimento a due dei quattro contratti.  Per i restanti due contratti, la sentenza di primo grado negava la nullità richiamando la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 che aveva confermato l’abrogazione della prescrizione della causale.

La sentenza d’appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto ad un solo contratto, disponendo la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato e condannando la Fondazione al ripristino della funzionalità del rapporto. La sentenza d’appello condannava, altresì, la Fondazione al pagamento di un’indennità onnicomprensiva pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione.

Di particolare interesse, però, era il capo della sentenza d’appello che dichiarava comunque il lavoratore decaduto dall’impugnazione di uno dei contratti la cui legittimità era stata contestata formalmente già in costanza di rapporto e non dopo la sua scadenza.

A dire della sentenza d’appello, infatti, dal tenore letterale dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, risultava evidente che l’impugnazione del contratto a termine doveva avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’art. 6 della l. n. 604/1966, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del singolo contratto che rappresenterebbe il dies a quo. Dunque, per la sentenza d’appello, l’impugnazione fatta prima della cessazione del contratto era inammissibile in quanto mancava un interesse del lavoratore ad impugnare un contratto ancora in fase di esecuzione.

Il giudizio di Cassazione

Il lavoratore ricorreva in Cassazione proponendo tre distinti motivi di ricorso e denunciando, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, d.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 6, l. n. 604/66.

Come visto supra, la Corte d’Appello aveva interpretato tale disposizione nel senso che l’impugnazione dovesse necessariamente avvenire tra la scadenza del contratto ed il centoventesimo giorno successivo con conseguente inammissibilità dell’impugnazione avvenuta prima o dopo tale lasso temporale.

Per il lavoratore, invece, l’interpretazione data dalla sentenza d’appello era errata in quanto l’art. 28, d.lgs. n. 81/2015 stabiliva solo un dies ad quem, cioè un termine finale oltre il quale l’impugnazione era preclusa, ma non anche un termine iniziale (dies a quo). Ne conseguiva che l’impugnazione poteva essere validamente fatta anche in costanza di rapporto di lavoro.

L’ordinanza in commento, 11 febbraio 2025,n.3475, ha accolto il motivo di ricorso proposto dal lavoratore chiarendo che la norma in questione individua esclusivamente un termine massimo («entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto») per l’impugnazione, senza imporre però alcun limite temporale iniziale e senza prevedere «che si debba aspettare la cessazione del contratto per impugnarlo nel ristretto ambito temporale che decorre tra la scadenza del contratto ed il 120° giorno successivo alla scadenza stessa». Pertanto, il lavoratore può legittimamente ravvisare e denunciare l’illegittimità del termine già nel corso del rapporto, non essendo tenuto ad attenderne la cessazione per proporre impugnazione e denunziarne i relativi vizi.

I precedenti in materia

L’interpretazione dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 fornita dalla Suprema Corte di Cassazione appare effettivamente più convincente, sia dal punto di vista letterale che dal punto di vista sistemico, essendo coerente con i principi già affermati anche nella specifica materia dei contratti a termine con riferimento, ad esempio, al diritto di precedenza.

Come noto, l’art. 5, commi 4-quater e 4-quinquies, del d.lgs. n. 368/2001 prevedeva – in estrema sintesi – che, all’avverarsi di determinate condizioni, il lavoratore a termine o stagionale avesse un diritto di precedenza nelle nuove assunzioni eventualmente effettuate dal datore di lavoro. Il successivo comma 4-sexies, stabiliva che «il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro». La norma in questione è stata abrogata dal d.lgs. n. 81/2015 che, all’art. 24, contiene adesso previsioni sostanzialmente analoghe.

Come è agevole rilevare, l’art. 5, d.lgs. n. 368/2001 (e adesso l’art. 24, d.lgs. 81/2015) conteneva una locuzione identica a quella dell’art. 28, d.lgs. 81/2015 disponendo che l’esercizio del diritto di precedenza, come l’impugnazione del contratto a termine, dovesse avvenire entro un termine (sei o tre mesi a seconda del caso) «dalla data di cessazione del rapporto stesso».

Ebbene, nell’interpretare l’art. 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexties, d.lgs. 368/2001 e l’inciso sopra evidenziato la Suprema Corte di Cassazione aveva già chiarito che tali norme prevedevano «soltanto di un termine ad quem (“entro” sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso)» e quindi «in assenza di un termine a quo (non ricavabile dall’art. 5, comma 4-quater, né stabilito dall’art. 5, comma 4-sexies D.lgs. 368/2001), il lavoratore a termine … ha facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi (decorrenti dal suo esercizio così come manifestato)» (Cass. 15 luglio 2024 n. 19348).

L’ordinanza in commento, quindi, si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità che, in mancanza di una espressa previsione di un “dies a quo” successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, riconosce al lavoratore la facoltà di rivendicare ed esercitare validamente i propri diritti anche in costanza di rapporto.

Luigi Caruso, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 11 febbraio 2025, n. 3475

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