Importanti novità circa il momento dal quale inizia a decorrere il termine per la prescrizione del diritto ad ottenere la costituzione di rendita vitalizia INPS
30 Agosto 2025|Il risarcimento del danno da omissione contributiva, regolato dall’art. 2116 cod. civ. e dalle norme collegate, si sta rivelando come uno degli ambiti di maggiore attività della giurisprudenza, chiamata a mettere ordine in un settore che troppo a lungo, al di fuori di una ristretta cerchia di specialisti, è rimasto sostanzialmente ignoto alla maggioranza dei professionisti e degli studiosi, che pure si occupano di diritto del lavoro.
La questione ha visto ora l’intervento delle SS. UU. della Corte di cassazione che, con la recente sent. 7 agosto 2025, n. 22802, si è pronunziata sulla prescrizione del diritto al versamento della c.d. riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (ma la sentenza finisce però per influire anche sulla prescrizione dell’obbligazione risarcitoria, che grava sul datore che abbia omesso il corretto versamento della contribuzione).
A riguardo, nella giurisprudenza, si erano fronteggiate due tesi, discutendosi se il danno conseguente alla mancato corretto versamento della contribuzione venisse a prescriversi dal momento in cui questa non poteva più essere (tardivamente) versata all’INPS, ovvero da quello (anche di molto successivo) nel quale il lavoratore, proposta la domanda di pensionamento all’Istituto, si rendeva conto delle omissioni registratesi in passato.
Nel primo caso, il datore veniva di fatto ad essere liberato da ogni responsabilità decorsi quindici anni dall’omissione (posto che il termine per il versamento è quinquennale e che a questo verrebbe ad aggiungersi il termine ordinario decennale, previsto perché venga ad estinguersi il diritto al risarcimento del danno), nel secondo, invece, la domanda poteva essere proposta di fatto quasi senza limiti, poiché si asseriva che l’omissione determinasse solo un danno futuro, suscettibile di quantificazione solo al momento della richiesta della pensione.
Le Sezioni unite, nella sentenza in commento, giungono ad una soluzione innovativa che differenzia le posizioni di datore e lavoratore, valorizzando un inciso della previsione normativa dell’art. 13 della legge del 1962 e così, nei fatti, avvicinandosi senz’altro alla soluzione più garantista per il lavoratore.
Poiché la legge prevede che il versamento della rendita matematica possa essere operato, in luogo del datore di lavoro, anche dal lavoratore, quando lo stesso «non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita», le Sezioni Unite giungono alla conclusione (par. 11.8 della sent. 22802) che: «una volta prescritto in capo al datore di lavoro il diritto alla costituzione della rendita, il lavoratore potrà egli stesso chiedere, nell’inerzia datoriale ed a condizione di dimostrare all’Istituto previdenziale l’esistenza dei requisiti di legge (prova dell’esistenza e durata del rapporto di lavoro e della retribuzione ricevuta) la costituzione della rendita, restando salvo il suo diritto ad essere risarcito del danno subito per essersi sostituito al datore di lavoro nel versare la riserva matematica necessaria».
E questa è la conclusione cui giunge, alla fine, la Corte, in relazione alle varie ipotesi prese in esame: resta ferma (par. 19.1) per il datore di lavoro la decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine per versare i contributi, tuttavia (par. 19.2) per il lavoratore (che può sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita versando la dovuta riserva matematica) il termine decorre solo da quando, maturata la prescrizione per il datore di lavoro, questi non possa più provvedere a costituire la rendita.
In questo modo – conclude la sentenza – per il lavoratore sarà possibile chiedere la costituzione della rendita, con onere a suo carico ma con diritto al risarcimento del danno, per ulteriori dieci anni dal decorso della prescrizione in capo al datore di lavoro, con il risultato che sarà possibile ottenere ristoro per l’omissione anche sino a venticinque anni dopo che questa si sia consumata (atteso che il diritto al risarcimento verrà a prescriversi decorsi dieci anni, da calcolarsi al termine del decennio che vede il datore legittimato alla costituzione, cui si aggiunge il quinquennio utile per il versamento della contribuzione).
Né le Sezioni Unite si astengono dal commentare la recente modifica (v. par. 19.3) introdotta nell’art. 13 della citata legge del 1962 dall’art. 30, co. 1, della l. 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “collegato lavoro 2025”), affermando che il novellato comma 7 dispone che, a fronte di una prolungata inerzia delle parti (protrattasi, come si è detto, per oltre 25 anni), resti salva per il lavoratore la facoltà di chiedere la costituzione della rendita, ma questa volta con totale onere a suo carico.
Vincenzo Ferrante, professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Visualizza i documenti: Cass., ordinanza interlocutoria 14 maggio 2025, n. 13229; Cass., sez. un., 7 agosto 2025, n. 22802
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