Violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e tutele conseguenti*
22 Luglio 2025|1. Introduzione
Con l’ordinanza 27 maggio 2025 n. 14172, la Cassazione cassa la sentenza con la quale la Corte d’Appello competente aveva annullato – in riforma della decisione di primo grado – il licenziamento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico, applicando la tutela di cui all’art. 18 co. 4 dello Statuto dei lavoratori, in virtù del quale il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con ulteriore diritto a percepire una indennità.
La scelta era fondata sul rilievo della tardività della contestazione disciplinare, avendo ritenuto che il periodo di tempo intercorso dalla chiusura delle attività di audit interno alla nota di trasmissione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari violasse il cosiddetto principio di immediatezza della reazione disciplinare.
2. Principio di immediatezza della contestazione disciplinare
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare sancisce la necessità che l’addebito sia mosso al lavoratore in tempi ritenuti congrui rispetto alla gravità e alla complessità del fatto, tenuto altresì conto dell’organizzazione della struttura entro la quale il lavoratore è incardinato. Ora, in assenza di specifiche previsioni di legge in grado di individuare l’ampiezza del periodo di tempo a disposizione, per la parte datoriale, ai fini della contestazione, è compito dell’interprete – tenuto conto degli elementi della specifica fattispecie – ravvisare l’eventuale tardività dell’addebito mosso.
È evidente, infatti, come ragioni legate alla necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici chiedano che il lavoratore non resti nella sempiterna incertezza circa la possibilità di essere chiamato a rispondere di un fatto disciplinarmente rilevante.
Si tratta, allora, come evidente, di una questione di contemperamento di interessi, che non può non tenere conto della fattispecie concreta.
L’eventuale vizio denunciato, ossia la tardività nella contestazione dell’addebito, costituisce – secondo l’insegnamento della Corte di cassazione – lesione non solo formale ma sostanziale, attesa l’assenza di una previsione, nel contratto collettivo, circa il termine di decadenza dall’esercizio del potere disciplinare. La “sostanzialità” della violazione, per questa via, deriva dalla violazione dei principi di correttezza e di buona fede e non dalla semplice inottemperanza ai termini eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva (v. SS.UU. 30985/2017, in particolare § 11, sulla quale F.LUNARDON, Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare tra normativa lavoristica e clausole generali di correttezza e buona fede, DRI, 2018, fasc. 3, pag. 932; nonché, per ulteriori approfondimenti e rinvii S.GALLEANO, Licenziamento dichiarato illegittimo: nuovo recesso datoriale annullato per tardiva contestazione dell’illecito disciplinare addebitato, in www.rivistalabor.it, 18 gennaio 2025, a commento dell’ordinanza della Corte di Cassazione 7 maggio 2024,n.12393 e alla sentenza del Tribunale di Venezia 8 luglio 2024,n. 182/2023).
3. Tutela del lavoratore per accertata intempestività nella proposizione dell’addebito disciplinare
È dunque necessario chiedersi quale tutela spetti al lavoratore nel caso di accertata tardività della contestazione dell’illecito disciplinare.
Per la Cassazione, laddove l’illecito disciplinare posto a base del licenziamento non sia stato preceduto da tempestiva contestazione, si è fuori dalla previsione di applicazione della tutela reale nella forma attenuata di cui all’art. 18 co. 4 dello Statuto dei lavoratori che è, invece, contemplata per il caso di licenziamento ritenuto gravemente infondato in considerazione dell’accertata insussistenza del fatto (per ulteriori approfondimenti si rinvia a L. CARUSO, Tempestività del licenziamento disciplinare: quale tutela?, sempre in www.rivistalabor.it, 22 maggio 2024, a commento dell’ordinanza della Corte di Cassazione 1°marzo 2024,n.5485).
La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso comporta, invece, l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dall’art. 18 co. 5 L. 300/1970, come stabilito dalle Sezioni Unite con la prefata sentenza 27 dicembre 2017 n. 30985.
Ciò perché l’accertamento effettuato dal giudicante postula la sussistenza dell’illecito disciplinare a base del licenziamento, sicché non è applicabile il rimedio della reintegra nel posto di lavoro, restando spazio solamente per la tutela indennitaria. In altri termini, la tutela reintegratoria può essere applicata qualora al fatto della tardiva contestazione si affianchi l’insussistenza dell’addebito contestato. Si tratta, come evidente, di una ulteriore conferma di un orientamento della Suprema corte ormai consolidato.
Maria Rosaria Calamita, dottore di ricerca in scienze giuridiche e responsabile IIIª sezione giurisdizionale, TAR Puglia, sede di Bari.
*Il presente contributo costituisce manifestazione del pensiero del suo autore e non vincola in alcun modo l’Ufficio di appartenenza
Visualizza il documento: Cass, ordinanza 27 maggio 2025, n. 14172
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