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Per gli incarichi dirigenziali, ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, non è prevista una durata minima

21 Giugno 2025|

Premessa

L’art 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,  a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

La disposizione appena richiamata prevede che la durata massima degli incarichi sia di tre anni, ma non prevede una durata minima.

La vicenda processuale

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, rigettando il gravame, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, confermava il rigetto della domanda con la quale un funzionario della Regione Calabria, a cui era stato conferito incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva chiesto accertarsi che anche a tale tipologia di incarichi dovesse trovare applicazione la durata minima di tre anni, prevista dal comma 2 del medesimo art. 19, e quindi il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico spettante per quel triennio, oltre al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello evidenziava come il comma 6 prevedesse solo un limite di durata massima e non una durata minima e sottolineava il fatto che il ricorso agli incarichi dirigenziali, ai sensi di tale disposizione, fosse del tutto eccezionale e dovesse essere tendenzialmente temporaneo, in attesa del ricorso alle assunzioni mediante concorso, sicché la fissazione di un termine minimo di durata rientrava nella piena discrezionalità del legislatore e non poteva derivare da un’interpretazione equiparativa con gli ordinari incarichi dirigenziali, proprio per il trattarsi di posizioni tra loro differenziate.; inoltre, aggiungeva la Corte territoriale che l’art. 19, comma 2, riguardava le amministrazioni dello Stato ed il comma 6-ter prevede l’estensione alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 del comma 6 dell’art. 19 e non del comma 2, sicché di certo non si poteva sostenere che il termine minimo di cui al comma 2 potesse operare per gli incarichi dirigenziali conferiti dagli enti locali, ai sensi del comma 6, per difetto anche del necessario sostegno testuale.

Il funzionario della Regione Calabria proponeva, quindi, ricorso per cassazione, sostenendo che l’applicazione del termine di durata, di cui al comma 2 dell’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe necessaria per assicurare al dirigente i tempi minimi indispensabili per raggiungere i risultati propri dell’incarico.

La decisione della Cassazione

Con l’ordinanza n. 13641 del 21 maggio 2025, che si segnala, la Sezione Lavoro della Cassazione ha rigettato il ricorso.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, richiamato quanto affermato dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 31399 del 6 dicembre 2024.

In quella sede, nel disattendere un ricorso analogo al presente, la Cassazione aveva evidenziato che l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2; la stessa pronuncia aggiungeva che l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A., mentre il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo, il che spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti  in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A., laddove l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti, destinati spesso ad occuparsi di attività più specifiche, e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione; la pronuncia del 2024 evidenzia che il riferimento specifico dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 all’oggetto dell’incarico e agli obiettivi da conseguire, nonché alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni.

A tali argomenti, precisa l’ordinanza che qui si commenta, nel citato precedente si è aggiunto che non è ostativa la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di spoils system, in quanto nelle corrispondenti pronunce erano state censurate alcune disposizioni di rango primario perché avevano previsto un’anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso-in assenza di un’accertata responsabilità dirigenziale- così impedendo che l’attività del dirigente potesse espletarsi in conformità al nuovo  modello di azione della pubblica amministrazione, disegnato dalle recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, che misura l’osservanza del canone dell’efficacia e dell’efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita(sentenze n. 103 del 2007 e n. 161 del 2008), mentre nella specie, invece, non viene in rilievo alcuna anticipata cessazione, ma lo spirare del rapporto allo scadere del termine in origine previsto.

Conclude la pronuncia, qui annotata, che se anche dunque, come ritenuto da Cass. 13 gennaio 2014, n. 478 e sancito dall’art. 129, anche agli enti locali ed alle Regioni si applica l’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come previsto dal comma 6 ter quale introdotto nello stesso art. 19 cit. dall’art. 40, comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 150 del 2009, ciò non toglie che, proprio per il significato testuale e sistematico del menzionato comma 6, per i rapporti cui esso si riferisce non si possa affermare l’esistenza di una regola legale di durata minima.

Conclusioni

L’art 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2.

L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A.

Al contrario, il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo.

Ciò spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A.

Al contrario, l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti: essi spesso si occupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 21 maggio 2025, n. 13641

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