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All’Inps e all’Inail è dovuta la contribuzione anche nelle more del rilascio dell’autorizzazione alla cig ordinaria

25 Maggio 2025|

In un giudizio di prime cure l’adito giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso avverso avvisi di addebito emessi da Inps, Inail e di un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo, aveva annullato l’addebito contributivo per un solo dipendente, confermando per il resto gli addebiti relativi all’omissione contributiva calcolata sulla retribuzione virtuale dovuta ai dipendenti della società durante i periodi di cassa integrazione guadagni richiesti ma non autorizzati dall’istituto previdenziale.

La Corte d’appello di Palermo aveva poi respinto il gravame proposto dalla società, nello specifico respingendo le tesi circa la natura di rigetto da assegnare al silenzio dell’Inps formatosi sulla richiesta di autorizzazione della CIG, ritenendo che detto silenzio avesse valore neutro e non potesse valere come autorizzazione implicita.

In questo ragionamento sarebbe rimesso alla società istante l’onere di provare il possesso dei requisiti di legge per l’ammissione alla CIG e, quindi, in assenza di prova del legittimo collocamento in cassa integrazione, rimarrebbe l’obbligo contributivo riferito al regime di retribuzione virtuale da calcolarsi su un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ex art. 29 della legge n. 342/1995 (trattandosi nella specie di impresa edile).

Da qui il successivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il primo motivo di ricorso ruotava sulla presunta violazione ovvero  mancata applicazione dell’art. 8 della legge n. 164/1975 (che, com’è noto, prevede l’adozione di un provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di CIGO da parte della territorialmente competente sede dell’Inps, previa conforme deliberazione della prevista Commissione Provinciale e ricorribile in via amministrativa dinanzi al Comitato Amministratore dell’Istituto), alla luce del fatto che la Corte di merito, nel momento in cui aveva ritenuto “neutro” il silenzio sul punto da parte dell’Inps, avrebbe escluso de plano la necessarietà di un provvedimento motivato, in chiaro contrasto con la sottostante normativa.

Così ragionando la normativa di riferimento era stata interamente disapplicata, nonostante che ci fosse una norma che attribuisse al silenzio (nel rilascio della richiesta autorizzazione alla fruizione della CIGO) un significato di assenso o di dissenso -come sostenuto da diverse pronunce del TAR-; inoltre, in mancanza di un provvedimento di rigetto sulle istanze non ancora esitate non poteva intendersi sorto il diritto dell’Inps a pretendere il pagamento dei richiesti contributi.

Il secondo motivo era invece riferito alla evocata violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 104/2001 (il Codice del Processo Amministrativo), essendo attribuibile alla competenza dei TAR il giudizio sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che, nel concedere il trattamento integrativo, fanno sorgere diritti soggettivi per i lavoratori, mentre prima dell’autorizzazione sorgono solo interessi legittimi in capo al datore di lavoro, tutelabile in altra sede giurisdizionale.

Con l’ordinanza  n. 9559 dell’11 aprile 2025 la sezione lavoro della Corte di cassazione ha però rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi infondati.

In via preliminare il collegio di legittimità, richiamando si il dato normativo (art. 37 cpc), sia un precedente orientamento (v. Cass., sez. un., n. 26497/2020), rileva che la domanda introduttiva del giudizio verteva sull’accertamento negativo dell’obbligo contributivo riportato in avvisi di addebito, e non alla declaratoria di illegittimità di un atto amministrativo concernente il diniego (rimasto peraltro non espresso) della CIG.

Ad avviso dell’ordinanza in commento non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 8 della legge n. 164/1975, che non prevedeva (in quanto poi abrogata dalla legge n. 148/2015) affatto un silenzio-significato e, di conseguenza, l’assenza di un esplicito provvedimento sulla domanda di CIG deve essere intesa come provvedimento non ancora esitato, dal quale non discende un implicito assenso tale da giustificare il diritto a non versare pagare i contributi agli enti previdenziali.

A ben vedere, quindi, in attesa della richiesta pronuncia dell’Inps, (gli oneri relativi al) la sospensione del rapporto di lavoro restano a carico del datore che si trova pertanto in una posizione di mora credendi.

Nel caso in cui l’autorizzazione venga poi concessa, con effetto retroattivo dalla domanda, sorge il diritto del datore al rimborso ovvero alla compensazione con altri obblighi contributivi.

Sul punto l’ordinanza in commento rileva che nella fattispecie non risultavano eccezioni di avvenuto pagamento o di approfondimenti istruttori sulla fondatezza nel merito della domanda di cassa integrazione e, conseguentemente, permaneva l’obbligo di assoggettare a contribuzione previdenziale –qualificabile eventualmente come anticipazione della prestazione previdenziale all’esito del procedimento per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale, come a suo tempo già chiarito in sede di legittimità (v. Cass. n. 15207/2010), quando è stato affrontato anche il tema delle conseguenze del mancato accoglimento della richiesta di intervento della CIG, statuendo che “la persistenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell’attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g. comporta necessariamente l’assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa delle somme che risultano corrisposte a titolo di anticipazione dell’integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta.”

Così ragionando, quindi, in parallelo al principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, deriva l’applicazione della regola del cd. minimale contributivo che, com’è noto, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore (v. Cass. n. 15120/2019).

In conclusione, il conseguente principio di diritto, in ragione dl quale: “La contribuzione è pertanto dovuta in presenza di sospensione non autorizzata rispetto alla quale il silenzio dell’INPS non assume rilevanza significativa nel senso prospettato dalla ricorrente; l’obbligo contributivo sorge non già in conseguenza dell’assenza di provvedimento esplicito o del significato di rigetto attribuito al silenzio sulla domanda di cassa integrazione, bensì come diretta applicazione del rapporto contributivo nel rispetto del principio del minimale contributivo in relazione all’orario di lavoro previsto dai contratti collettivi. La neutralità del silenzio dell’INPS si traduce nella sua irrilevanza significativa ai fini del rispetto dell’obbligo contributivo riferito al regime di retribuzione virtuale per l’intero orario normale di lavoro fissato dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.”

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 11 aprile 2025, n. 9559

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