Sciopero anomalo e licenziamento
22 Maggio 2025|Premessa
Con la sentenza n. 11347 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione interviene sul tema della legittimità di un licenziamento intimato a seguito della partecipazione di un lavoratore ad un’astensione collettiva dal lavoro non proclamata preventivamente dalle organizzazioni sindacali. Il decisum presenta importanti chiarimenti sulla titolarità e modalità di esercizio del diritto di sciopero, sancito dall’art. 40 Cost., al di fuori del regime speciale previsto per i servizi pubblici essenziali (legge n. 146/1990), confermando un orientamento consolidato che ne valorizza la natura di diritto individuale ad esercizio collettivo, a prescindere dall’investitura sindacale.
I fatti
Un lavoratore veniva licenziato da una S.R.L. per aver partecipato, unitamente ad altri due colleghi, a un’astensione dal lavoro per circa un’ora. La società datrice di lavoro aveva proceduto alla contestazione dell’illegittimità dell’astensione alla luce della mancata proclamazione sindacale, nonché dal tentativo di conciliazione o dal preavviso previsti dal CCNL Multiservizi. Sia il Tribunale in fase sommaria e in sede di opposizione, sia la Corte d’Appello di Bologna, accoglievano il ricorso del lavoratore, affermando la nullità del licenziamento per carattere discriminatorio/ritorsivo, in quanto motivato dalla partecipazione a uno sciopero. La Corte territoriale aveva evidenziato come lo sciopero possa essere organizzato volontariamente dai lavoratori e come, nel caso di specie, non fossero stati superati i limiti esterni al diritto di sciopero, non essendo derivati danni per l’azienda o la committente.
La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la nullità del licenziamento. In via preliminare, la Cassazione ha chiarito che la fattispecie non ricadeva nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990 sui servizi pubblici essenziali poiché i giudici di merito non avevano accertato che l’attività svolta dalla società – nella specie pulizia, lavaggio e supervisione di cassonetti e mezzi di raccolta della spazzatura – fosse sussumibile in tale ambito. Le censure relative alla violazione delle procedure previste dalla L. n. 146/1990 e dal codice di autoregolamentazione del CCNL Multiservizi sono state dichiarate inammissibili, perché inconferenti con la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Nel merito, la Corte ha ribadito i principi fondamentali in materia di diritto di sciopero ai sensi dell’art. 40 Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. C. Cost. n. 123/1962) e di legittimità (cfr. Cass. n. 23552/2004), al di fuori del perimetro dei servizi pubblici essenziali. L’esercizio del diritto di sciopero è riconosciuto direttamente ai lavoratori senza ulteriori elementi di efficacia, tra cui la proclamazione da parte di organizzazioni sindacali.
Ne discende che non è necessaria una proclamazione formale, tantomeno un preavviso al datore di lavoro o tentativi di conciliazione, purché l’astensione sia decisa e attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi.
Nella specie, l’astensione dal lavoro di tre dipendenti a causa di una retribuzione ritenuta inadeguata è stata considerata come azione collettiva. Invero, la stessa società, nella lettera di contestazione, aveva definito l’accaduto come sciopero.
Per quanto sopra, l’esercizio del diritto di sciopero è illecito solo se pregiudica la produttività dell’azienda (non la mera produzione, che è un effetto naturale dello sciopero) o l’integrità degli impianti o se lede altri diritti costituzionalmente garantiti di rango pari o prioritario (vita, incolumità, libertà dell’iniziativa economica ex art. 41 Cost.). Nella pronuncia della Corte è emerso che l’astensione, data la sua breve durata (circa un’ora) e l’assenza di disservizi o danni ingenti, non aveva superato tali limiti.
Quanto premesso, la Cassazione ha confermato la qualificazione dell’astensione come legittimo esercizio del diritto di sciopero e, per l’effetto, la nullità del licenziamento intimato per la partecipazione ad esso, ai sensi dell’art. 15 St. Lav., con applicazione della tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
Conclusioni
La sentenza conferma l’interpretazione estensiva del diritto di sciopero al di fuori del settore dei servizi pubblici essenziali, sottolineando come la sua legittimità non dipenda da ultronei procedimenti o dalla intermediazione sindacale, ma dalla sua natura di azione collettiva volta alla tutela di interessi comuni dei lavoratori. La pronuncia traccia il segno di una giurisprudenza ampiamente arata cui si pone a tutela contro i licenziamenti ritorsivi o discriminatori e assume rilevanza per le azioni di protesta spontanee, specie in contesti lavorativi meno sindacalizzati o in piccole unità aziendali, a condizione del rispetto dei limiti esterni.
Giovanni Gambino, dottore in giurisprudenza
Visualizza il documento: Cass., 30 aprile 2025, n. 11347
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