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Il Tribunale di Milano sul decorso della prescrizione del diritto alla retribuzione dei soci lavoratori di cooperativa

11 Maggio 2025|

Il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro è ancora più che attuale e, in assenza di uno specifico intervento legislativo (invero, sempre auspicato, ma mai attuato), rimane ancorata agli arresti della giurisprudenza di legittimità.

In questa sede non è quindi necessario ripercorrere l’evoluzione della tematica, strettamente ancorata all’altrettanto evolutiva normativa sui licenziamenti (sulla quale sono stati indetti specifici referendum abrogativi e sui quali l’elettorato si dovrà pronunciare l’8 e il 9 giugno prossimi).

In tema, su www.rivistalabor.it, già sono stati pubblicati specifici interventi (v. V.A. Poso, “La decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei dipendenti privati dalla cessazione del rapporto di lavoro non garantito dalla generalizzata applicazione della stabilità reale supera la prova della Cassazione, che ci insegna come si interpretano, dopo le riforme sui licenziamenti del 2012 e del 2015, le norme codicistiche già dichiarate incostituzionali. A dimostrazione che la coperta del diritto è (quasi sempre) corta”, 27 settembre 2022; L. Pelliccia, “Il Tribunale di Bari affronta la spinosa tematica della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, 18 ottobre 2023).

Due recenti sentenze del Tribunale di Milano (la n. 469/2025 del 17 febbraio 2025 e la n. 1355/2025 del 24 marzo 2025), nella più ampia analisi della (anch’essa più recentemente nota) problematica relativa alla giusta (id est, minima) retribuzione ex art. 36 Cost. (nuovamente riferita al Ccnl Servizi Fiduciari), hanno appunto affrontato (anche) la tematica di che trattasi, più nello specifico riferita alla posizione di alcuni soci-lavoratori di cooperativa.

La sentenza n. 469/2025

Nel sottostante giudizio, il ricorrente aveva chiesto all’adito Tribunale, in via principale, di accertare dichiarare che il trattamento retributivo minimo contrattuale corrispostogli, corrispondente a quello previsto dal Ccnl Servizi Fiduciari, era violativo dei canoni di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. e, quindi, previa disapplicazione del medesimo, accertare e dichiarare il suo diritto al trattamento retributivo adeguato (sempre ex art. 36 Cost.), da individuarsi, giuste mansioni svolte e settore commerciale: in via principale, in quello previsto dal Ccnl Multiservizi e, in via subordinata, in quello previsto dal Ccnl Dipendenti da proprietari di fabbricati.

Nel costituirsi in giudizio, la cooperativa resistente ha, tra le altre, eccepito la prescrizione di parte delle somme richieste e maturate anteriormente al luglio 2018.

Il Giudice del lavoro milanese ha però ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione e, pur premettendo la sua consapevolezza della presenza dei diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, ha ritenuto di aderire alla interpretazione secondo la quale “si deve prendere atto dell’entrata in vigore dal 18/7/12 della legge n. 92/12 che ha modificato la tutela reale di cui all’articolo 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori).

Da ciò deve ritenersi che, da tale data, i lavoratori, ancorché dipendenti da azienda soggetta all’art. 18 della legge n. 300/1970, potessero incorrere -per la durata della relazione lavorativa- nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità (v., sul punto, la storica sentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale che, com’è noto, dichiarò l’illegittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 2948, n. 3, cod. civ.).

Del resto, muovendo da questa lettura, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui “la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall’inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente “ex post”, riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 23227 del 13/12/2004; Sentenza n. 20987 del 29/10/2004; Sentenza n. 11793 del 06/08/2002).”

 La sentenza n. 1355/2025

Nel sottostante procedimento una lavoratrice (anch’essa socia di una cooperativa) aveva spiegato analoga richiesta.

In questa decisione il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente nella propria memoria di costituzione.

La sentenza in commento, evidenzia che, in diritto va, innanzitutto, richiamato il (condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 06/09/2022).”

Ad avviso del Tribunale di Milano non sono ravvisabili motivi per una diversa interpretazione in relazione alla posizione del socio di cooperativa, atteso che va considerato che ritenere la sussistenza di una stabilità reale avendo riguardo all’ipotesi di contestuale cessazione del rapporto associativo e del rapporto di lavoro e alle conseguenze connesse nel caso di impugnativa tanto della delibera di esclusione che dell’atto di recesso, non tiene conto del fatto che, in linea di principio, il socio può veder cessare il rapporto di lavoro senza con ciò perdere la qualità di associato, dal che in caso di impugnativa di licenziamento l’assoggettamento, quanto alle conseguenze, al medesimo regime previsto per i lavoratori subordinati senza rapporto associativo.

In ragione di quanto sopra, è da escludere che si possa ritenere fondata una distinzione nella valutazione circa l’assenza di stabilità reale a seguito dell’introduzione della legge n. 92/2012.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza i documenti: Trib. Milano, 24 marzo 2025, n. 1355; Trib. Milano, 17 febbraio 2025, n. 469

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