Sul delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
9 Maggio 2025|La Sezione III penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (n. 4200 del 31 gennaio 2025, pronunciata il 18 novembre 2024), a pochissime settimane di distanza rispetto alla precedente decisione sul punto (n. 45803 del 13 dicembre 2024), torna a pronunciarsi sul delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 2, comma 1bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, soffermandosi sulla disamina dell’elemento materiale richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie.
L’art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983 sanziona, come noto, l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a euro 10.000,00 annui. La norma, inoltre, stabilisce la non punibilità del datore di lavoro nel caso in cui lo stesso provveda al pagamento delle somme dovute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Nel caso di specie, l’imputato propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna del Giudice di seconde cure, deducendo, per quel che rileva nella presente sede, in primo luogo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata con riguardo alla valutazione della prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e del trattenimento della quota contributiva.
Inoltre, il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestazione del reato ed alla ritenuta regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento; notifica, della quale manca la prova e che non è onere dell’imputato fornire, trattandosi di prova negativa, che costituisce condizione di procedibilità dell’azione penale.
La pronuncia in commento, richiamando l’orientamento pacifico in materia (Cass. pen., Sez. Unite, n. 27641 del 28 maggio 2003), ribadisce come il delitto ex art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983 abbia natura omissiva e ad oggetto le ritenute operate a titolo previdenziale-assistenziale sulle retribuzioni effettivamente erogate al lavoratore.
Pertanto, il reato non è materialmente configurabile in assenza dell’effettivo esborso delle somme dovute al dipendente, in quanto è soltanto a seguito della corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute sono appunto operate, che sorge in capo al datore di lavoro il debito previdenziale.
Inoltre, i Giudici di legittimità evidenziano come la quota contributiva di spettanza del dipendente, che viene appunto “ritenuta” dal datore di lavoro, rimanga sempre nella sola disponibilità di quest’ultimo, avendo infatti il lavoratore diritto esclusivamente a percepire la retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavoro: pertanto, l’erogazione delle retribuzioni al lordo degli oneri contributivi di spettanza del lavoratore esclude la sussistenza del delitto.
La decisione chiarisce, altresì, come la fattispecie delittuosa di cui trattasi non presupponga il trattenimento “fisico” della quota contributiva, poiché, come detto, la somma non corrisposta al lavoratore non esce mai dal patrimonio del datore di lavoro: conseguentemente, ai fini della configurabilità del delitto, è necessario e sufficiente l’esborso degli emolumenti dovuti ai dipendenti a titolo di retribuzione e non anche la materiale fisica esistenza delle corrispondenti somme trattenute e non versate (Cass. pen., Sez. III, n. 18503 del 10 dicembre 2014).
Pertanto, con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di Cassazione chiarisce come l’oggetto della censura mossa dal ricorrente riguardi, piuttosto, la prova dell’effettiva corresponsione della retribuzione al netto della quota contributiva a carico del lavoratore.
A tal fine, i Giudici di legittimità evidenziano come la prova dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni ai lavoratori possa essere validamente tratta dalla presentazione dei c.d. modelli DM 10, che hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro.
Anche in ossequio alla costante giurisprudenza civile di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. L., n. 1466 del 2 febbraio 2012), i modelli DM 10 costituiscono infatti confessione stragiudiziale della pretesa dell’INPS e possono essere valutati in sede penale come piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni, essendo formati esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e da quella aziendale; di conseguenza, è onere dell’imputato dimostrare eventuali difformità dei modelli DM 10 rispetto alla situazione in essi rappresentata.
Con riferimento, invece, al secondo motivo di ricorso, i Giudici di legittimità ribadiscono come le Sezioni Unite, già nel 2011, avessero chiarito che la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti non rappresentino condizioni di procedibilità dell’azione penale in relazione al delitto ex art. 2, comma1bis, D.L. n. 463/1983; al contrario, infatti, la norma prevede esclusivamente una tipica causa di non punibilità, destinata ad operare sul piano sostanziale, stabilendo appunto la non punibilità del reato – già perfezionatosi – per effetto di una condotta successiva del datore di lavoro, “ripristinatoria” del danno subito dall’ente (Cass. pen., Sez. Unite, n. 1855 del 24 novembre 2011).
Il termine trimestrale, dunque, indica solo il limite temporale per la trasmissione all’autorità giudiziaria della notitia criminis da parte dell’ente previdenziale e non impone di attendere il termine indicato per l’esercizio dell’azione penale.
I Giudici di legittimità, inoltre, precisano che il termine di tre mesi per corrispondere l’importo dovuto decorra dal momento in cui il datore di lavoro – oltre ad essere stato informato del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo in cui effettuare il pagamento – sia stato anche compiutamente messo a conoscenza della possibilità di fruire della causa di non punibilità.
Tale consapevolezza, secondo la Sezione III, può essere acquisita dal datore di lavoro in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre.
La decisione in commento, dunque, si pone in linea con le precedenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione, confermando l’orientamento (ormai) consolidatosi in materia.
Arianna Galli, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IIIª, 31 gennaio 2025, n. 4200
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