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La Suprema Corte ricorre ad un intervento di «ortopedia interpretativa» per colmare le lacune legislative del Rito Fornero 

21 Gennaio 2025|

La sentenza in commento, Cass., 5 agosto 2024, n. 22007, offre una bilanciata soluzione giuridica, con riferimento al «bifasico e monoprocessuale» rito Fornero, oramai definitivamente abrogato dalla riforma Cartabia. Il tema dibattuto attiene alla decadenza dal diritto ad opporre l’ordinanza sommaria nell’ipotesi di contumacia della controparte che non abbia ricevuto notifica o comunicazione del provvedimento da opporre.

Sul punto v. per una più ampia disamina GIASANTI Licenziamento del lavoratore marittimo nel settore della nautica da diporto durante il periodo emergenziale da Covid – 19, in www.rivistalabor.it, 1° marzo 2024 a commento di App. Firenze., 26 giugno 2023, n. 454 (oggetto di impugnazione in Cassazione nel contezioso che ci occupa).

In particolare, nel caso di specie, un lavoratore marittimo licenziato per scritto senza motivazione, impugna il licenziamento irrogatogli in violazione della norma imperativa che vietava i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo durante la pandemia da Covid 19. Il giudice di prime cure affida l’impugnativa del licenziamento al rito Fornero e le altre domande proposte dal lavoratore al rito ordinario.

La fase sommaria del rito si conclude con ordinanza di nullità del licenziamento opposta ex art. 1 comma 51 l. 92/2012 dal datore di lavoro contumace nella fase sommaria che non ha ricevuto notifica o comunicazione dell’ordinanza sommaria.

Il Tribunale, in assenza di una specifica previsione legislativa sulla decorrenza del termine di opposizione dell’ordinanza da parte del contumace, estende in via analogica l’art. 327 c.p.c., che fissa la decorrenza del termine semestrale per l’impugnazione della sentenza dalla pubblicazione della stessa, e dichiara intempestiva l’opposizione datoriale.

Introduce dunque una decadenza per la fase di opposizione all’ordinanza sommaria non espressamente prevista dal legislatore e estende all’opposizione la disciplina delle impugnazioni.

La Corte d’appello territorialmente competente riforma la sentenza di primo grado in primis esclude la nullità del licenziamento.

E ‘illegittimo in mancanza di motivazione formale ma sussiste la giusta causa nell’assenza ingiustificata e prolungata del lavoratore per oltre 16 giorni. Contrariamente al giudice di prime cure ritiene tempestiva l’opposizione datoriale all’ordinanza sommaria. A tal fine applica l’art. 1 comma 51 l. 92/2012 che stabilisce per l’opposizione all’ordinanza sommaria «a pena di decadenza» un termine di trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore.

Nulla prevedendo la norma nel caso di mancata notifica o comunicazione al contumace,  per colmare la carenza legislativa la Corte equipara la notifica o comunicazione dell’ordinanza sommaria a cui è tenuto il ricorrente, nel caso di specie assente per la contumacia di controparte,  alla circostanza della effettiva conoscenza del provvedimento avvenuta da parte del contumace in occasione dell’accesso al fascicolo telematico del rito ordinario.

La Corte d’appello non condivide la scelta forzata del giudice di prime cure di estendere in via analogica l’art. 327 c.p.c. alla fase di opposizione del rito conformemente al disposto legislativo che richiama espressamente la sopracitata norma «In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile» esclusivamente per l’appello e il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa nella fase di opposizione. Inoltre, l’art. 327 c.p.c. si riferisce alle impugnazioni e tale non è, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la fase eventuale di opposizione all’ordinanza sommaria pur sempre di primo grado ma a cognizione piena.

Ricorre in cassazione il lavoratore deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 327c.p.c., primo e secondo comma c.p.c., per avere la Corte territoriale, erroneamente, introdotto un’ipotesi non espressamente prevista alle deroghe tassative di decorrenza dalla data di pubblicazione ex art 327c.p.c.

La Suprema Corte esclude l’applicabilità in via analogica dell’art. 327 c.p.c. per le medesime ragioni giuridiche adottate dal giudice di merito.

Nell’intento di colmare la carente previsione legislativa e contemperare il diritto di difesa della parte contumace nella fase sommaria e il diritto della controparte a realizzare in un  tempo  ragionevolmente predeterminato la certezza del diritto accertato con ordinanza, entrambi costituzionalmente rilevanti, ha individuato uno strumento idoneo, con un esemplare intervento di «ortopedia interpretativa», nel procedimento monitorio assimilabile per  omogeneità di struttura processuale al  giudizio di primo grado del rito Fornero.

Orbene, la fase eventuale a cognizione piena del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, così come l’opposizione all’ordinanza conclusiva della fase sommaria del rito pur non configurandosi come una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria è un procedimento avviato su domanda della parte che è tenuta a notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo ex art.  643 c.p.c.

È tale notifica che determina la pendenza della lite definita da una pronuncia idonea a formare il giudicato.

I giudici di legittimità, dunque, in riferimento «interpretativo sistematico all’art. 643, secondo comma c.p.c.» estrapolano il principio di diritto applicabile qualora la parte convenuta in giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 48 legge n. 92/2012, sia dichiarata contumace nella fase sommaria del rito. In tale singolare fattispecie il termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione «decorre dalla notificazione ad essa, a cura del ricorrente, dell’ordinanza integrale, emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49 legge cit.».

Dunque, è onere del ricorrente che voglia dare certezza al diritto accertato in fase sommaria notificare al convenuto contumace l’ordinanza sommaria a sé favorevole affinché possa decorrere dal ricevimento della notifica il termine per opporla o non opporla con la conseguente formazione del giudicato.

In conclusione, la valenza giuridica della pronuncia in commento è plurima : esclude l’applicazione per analogia dell’art. 327 c.p.c. al fattispecie in esame in ossequio al consolidato principio di legittimità secondo cui le norme dettate in materia di decadenza non sono soggette né ad interpretazione restrittiva né ad interpretazione analogica; predilige, per colmare il vuoto legislativo e soddisfare equamente i contrapposti interessi in gioco, la disciplina di procedimenti strutturalmente simili al rito Fornero, come il procedimento monitorio; esclude che notifica possa equipararsi per valenza giuridica, nel decorso del termine di decadenza, alla conoscenza effettiva del provvedimento; ed infine ribadisce che il  rito Fornero non prevede alcuna decadenza ad opporre l’ordinanza sommaria in mancanza di notifica del provvedimento alla parte contumace.

Maria Aiello, primo tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., 5 agosto 2024, n. 22007

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