Gli obblighi di informazione e di consultazione tipici della procedura di licenziamento collettivo si estendono alle associazioni di categoria dei dirigenti
1 Dicembre 2024|La fattispecie decisa dalla pronuncia in commento (Cass., ordinanza 30 luglio 2024, n. 21299) ha a oggetto il licenziamento di un dirigente avvenuto in contestualità a una procedura di licenziamento collettivo post mobilità, ex art. 4, l. n. 223/1991: la comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo non era stata inviata alle associazioni di categoria dei dirigenti e le medesime non avevano pertanto partecipato all’esame congiunto previsto dall’iter procedurale tipizzato dalla legge.
Al cospetto dell’impugnazione del dirigente, fondata sia su vizi procedurali, sia su vizi sostanziali del licenziamento, la società datrice di lavoro aveva difeso la legittimità del proprio recesso: a) sul piano procedurale, affermando che le modifiche dell’art. 24, l. n. 223/1991, introdotte dall’art. 16, l. n. 161/2014 (frutto della procedura di infrazione n. 2007/4652 e della sentenza della Corte di giustizia U.E. del 13 febbraio 2014) troverebbero applicazione esclusivamente in riferimento alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale, e dunque la diversa fattispecie del licenziamento collettivo post mobilità rimarrebbe estranea al loro perimetro; b), sul piano sostanziale, argomentando che il licenziamento del dirigente sarebbe stato riconducibile ad altra ragione diversa e del tutto autonoma rispetto a quelle che avevano condotto ad avviare la procedura di licenziamento collettivo.
Tali difese, accolte in primo grado, sono state invece disattese nel giudizio di appello, con pronuncia confermata dalla Corte di cassazione.
I Giudici di legittimità motivano la propria decisione richiamando la procedura di infrazione genesi della l. n. 161/2014 e la sentenza della Corte di giustizia U.E. sopra menzionata, la quale aveva ritenuto che l’esclusione della categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione della normativa nazionale che disciplina la procedura di licenziamento collettivo violasse la direttiva comunitaria 98/59 (l’Italia si era difesa sostenendo che i dirigenti godevano, per contratto collettivo, di una tutela di miglior favore).
Dopo di che, la motivazione prosegue constatando come il nucleo della direttiva comunitaria sia rappresentato dagli obblighi di informazione, di consultazione e procedurali che devono caratterizzare tali procedure ed essere recepiti nelle legislazioni degli Stati membri, e quindi puntualizzando come non vi sia traccia nella disciplina europea di una distinzione tra licenziamenti collettivi intimati all’esito di una sospensione dell’attività produttiva come la C.I.G.S. ovvero disposti senza tale previa sospensione
Il licenziamento del dirigente viene quindi annullato, perché la datrice di lavoro non aveva adempiuto agli obblighi di informazione e consultazione nei riguardi delle associazioni di categoria dei dirigenti.
Il vizio procedurale assorbe, secondo i Giudici di legittimità, l’esame del vizio sostanziale, perché – si legge in motivazione – la violazione degli obblighi procedurali sarebbe idonea a giustificare autonomamente la statuizione, con conseguente carenza di interesse alla pronuncia sul motivo del licenziamento.
Per la verità, il capo in esame della motivazione appare eccessivamente tranciante, perché, in astratto, se l’esame delle motivazioni del recesso aziendale avesse dimostrato l’accertamento della dedotta loro estraneità e alterità rispetto alle motivazioni illustrate nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, il licenziamento del dirigente avrebbe dovuto essere qualificato come licenziamento individuale, con conseguente insussistenza degli obblighi procedurali.
Infine, nel caso di specie le conseguenze del vizio procedurale sono, naturalmente, quelle stabilite dalle modifiche dell’art. 24, l. n. 223/1991, introdotte dall’art. 16, l. n. 161/2014, che, per il dirigente illegittimamente licenziato, prevedono una tutela esclusivamente economica.
Michele Caro, avvocato in Massa
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