Al dirigente sanitario Arpa si applica il regime speciale dell’articolo 15-nonies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992?
14 Ottobre 2024|Una dirigente biologa a tempo indeterminato dell’Arpa (Dipartimento Provinciale di Salerno), con incarico di struttura complessa, alla quale era transitata dall’allora USL, collocata in quiescenza al compimento del 65 anno di età, presentava, apposita istanza tesa alla prosecuzione del rapporto di lavoro, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età (vantando un’anzianità di servizio effettiva di 35 anni), ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010, in applicazione del comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs. n. 502/1992, sul presupposto dell’applicazione della disciplina sui dirigenti sanitari in maniera uguale alle strutture del SSN e alle Arpa, stante la continuità dell’inquadramento giuridico fra la figura professionale del biologo assunto presso il SSN e quello assunto presso l’Arpa, entrambi accomunati nell’ambito del Comparto Sanità.
La richiesta in questione non veniva accolta: per l’Arpa la disposizione di cui all’art. 15 nonies d.lgs 502 del 1992 non era applicabile al caso di specie, in quanto relativa al regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, ossia del personale operante nelle Asl, nelle Aziende Ospedaliere e nelle Aziende Ospedaliere Universitarie.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dalla dirigente biologa di 65 anni, per poter rimanere in servizio, presso l’Arpac (che aveva già pubblicato, nel frattempo, il bando di concorso interno per la copertura del posto dalla medesima ricoperto, quale conseguenza del suo collocamento a riposo), sino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e, comunque, non oltre i 70 anni di età, è stato, con ampia e articolata motivazione, accolto dal Giudice del Lavoro di Salerno (ordinanza del 15 luglio 2024, per completezza qui pubblicata), che ha, pertanto, condannato l’Arpa alla ricostituzione del rapporto di lavoro nonché al pagamento, a titolo di risarcimento danni, delle somme corrispondenti alle retribuzioni maturate alla data del collocamento a riposo sino alla riammissione in servizio oltre al versamento dei contributi per il medesimo periodo.
Successivamente, avverso tale ordinanza, l’Arpa ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, con ordinanza del 27 settembre 2024, ha rigettato il reclamo dell’Arpa, sussistendo, a suo avviso, nel caso di specie, i presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per la concessione dell’invocata cautela ex art. 700 c.p.c.
Il Tribunale, in sede di reclamo, in linea con le valutazioni compiute dal Giudice designato per il giudizio ex art. 700 c.p.c., ritiene che, per quanto riguarda l’inquadramento contrattuale dei biologi Arpa, è condivisibile l’orientamento che riconduce tale figura professionale alla ”dirigenza sanitaria”, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata nell’ordinanza impugnata che, nell’annullare i bandi per posti di collaboratori tecnico professionale- biologo- categoria D- del CCNL del comparto Sanità, ha sancito il principio secondo cui la disciplina di legge( art. 16-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502-Riordino della disciplina in materia sanitaria) e la contrattazione collettiva (CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) relative al Comparto sanità – di cui fa incontestabilmente parte il personale delle Arpa – annoverano la figura professionale del biologo all’area della dirigenza sanitaria.
Per il Tribunale, discendendo le Arpa dagli enti del SSN (sia pure con uno stralcio della materia ambientale sottratta agli enti del SSN per essere demandata alle Arpa), l’ordinamento ha equiparato il trattamento giuridico ed economico dei biologi delle Arpa a quello dei biologi degli enti del SSN, in quanto riconducibili tutti alle professioni sanitarie. Ed invero, al trattamento economico e giuridico del personale delle Arpa si applica la contrattazione collettiva sia dell’Area Dirigenziale della Sanità (al personale dirigente) che del Comparto Sanità (al personale dipendente).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, inoltre, l’assimilazione tra il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale delle Arpa e quello del SSN, risulta essere confermata anche dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che modificando il d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 133, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, ha espressamente annoverato i biologi fra le professioni sanitarie, confermando l’esistenza di un inquadramento a livello della legislazione primaria. Da tale quadro normativo e convenzionale, secondo il Tribunale, si ricava dunque che la figura professionale del biologo, operante sia nell’ambito del sistema sanitario nazionale, sia nell’ambito delle Arpa, è ricompresa nell’area della Dirigenza sanitaria.
Se dunque vi è una evidente attrazione del personale delle Arpa al personale del SSN per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico con conseguente necessaria applicazione in maniera uguale alle strutture del SSN e alle Arpa della disciplina sui dirigenti delle professioni sanitarie ex d.lgs 502/92 e d.P.R. n. 483 e 484 del 1997, ne consegue, evidenzia il Tribunale, che non può non operare per i Dirigenti ”Sanitari” Arpa anche il disposto invocato dalla ricorrente di cui all’art. 15 nonies del d.lgs 502/92 collocato proprio nell’ambito del titolo V sulla disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.
Il Tribunale osserva che a tale conclusione si giunge non perché in generale l’Ente Arpac sia da ricondurre nella struttura del S.S.N., ma, con specifico riferimento alla fattispecie che ci occupa, alla luce del richiamato inquadramento dei dirigenti biologi Arpa come dirigenti delle professioni sanitarie e della equiparazione giuridica degli stessi ai dirigenti biologi del SSN, con conseguente applicazione della medesima disciplina sulla dirigenza sanitaria.
Tale soluzione, ci ricorda il Tribunale, è stata seguita anche dall’Arpa Emilia-Romagna, la quale ha ritenuto applicabile ai propri dirigenti di struttura complessa il regime speciale di cui all’art. 15 nonies, come documentato da parte attrice.
Quindi, secondo il Tribunale di Salerno, l’art. 15nonies del D.Lgs. n. 502/1992, rubricato ”Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali”, come modificato dall’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) che prevede che ”il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio”, trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti biologi Arpa, pur facendo la disciplina espressamente riferimento alla dirigenza medica e al ruolo sanitario del SSN.
Il Collegio ci ricorda che dopo la riforma del 2014, che ha abrogato l’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ha riformulato il comma 11 dell’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni stesse, per la dirigenza medica e sanitaria continua a trovare applicazione il regime previsto dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall’articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Inoltre, sempre nell’ordinanza che qui si commenta, il Collegio rimarca che le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente sono state istituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che ha abrogato alcune parti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) eliminando le competenze ambientali della vigilanza e controlli locali del Servizio sanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione. Tali competenze, a seguito della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), sono state affidate ad apposite agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa), istituite assieme all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (Anpa), divenuta poi Apat e nel 2008 confluita nell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Con la legge regionale n. 10 del 1998 è stata istituita l’Arpac, quale Ente strumentale della Regione Campania, preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientali che sanitarie. Tale Ente è parte del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 132/2016, è dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica (art.4).
L’art 18 della predetta legge, relativo al trasferimento del personale, ha previsto il trasferimento, per essere inquadrato nell’organico dell’Arpac, sin dalla sua costituzione, tra l’altro, del “personale in servizio presso i Laboratori di Igiene e Profilassi-L.I.P. delle AA.SS.LL della Campania” (quale risultava essere parte attrice).
Il Tribunale osserva, altresì, che l’art. 4, Inquadramento dei dirigenti, del CCNL in data 21.07. 2005, relativo alla formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle Arpa a quello appartenente all’area della Dirigenza dei ruoli Sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale, ha stabilito che i dirigenti provenienti dal SSN mantengono l’inquadramento conseguito all’atto del trasferimento e nei loro confronti trovano totale applicazione sotto il profilo economico e normativo le clausole del CCNL dell’8 giugno 2000, primo e secondo biennio economico, ivi comprese quelle di salvaguardia economica previste dall’art. 39 dello stesso contratto per i dirigenti sanitari già di II livello, mentre i dirigenti provenienti dai comparti o settori privati dovranno essere ricondotti ai profili corrispondenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza i documenti: Trib.Salerno, ordinanza 15 luglio 2024; Trib. Salerno (Collegio), ordinanza 27 settembre 2024
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