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Chiarimenti sul periodo minimo di residenza all’estero per gli “impatriati”

9 Luglio 2018|

Per beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati, ai sensi dell’art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 147/2015, il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 06 luglio 2018, n. 51/E).